Decreto-legge 69/2013
Art. 66 — Presa di possesso
Art. 66. (Presa di possesso) 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
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