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Decreto-legge 69/2013

Art. 23 — Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

ELI /it/decreto-legge/2013/06/21/69/art/23parte di Decreto-legge 69/2013
Art. 23. (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) 1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le parole "sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".

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