Decreto-legge 43/2013
Art. 1 — Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni nece…
Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio. 1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovra' essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovra' essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro. 6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1. 7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilita' Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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