Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 201/2011Art. 46
Decreto-legge 201/2011

Art. 46 — Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

ELI /it/decreto-legge/2011/12/06/201/art/46parte di Decreto-legge 201/2011
Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali. 3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. 4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 201/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.