Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 138/2011Art. 18
Decreto-legge 138/2011

Art. 18 — Voli in classe economica

ELI /it/decreto-legge/2011/08/13/138/art/18parte di Decreto-legge 138/2011
Art. 18. Voli in classe economica 1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 138/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.