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Decreto-legge 98/2011

Art. 2 — Auto blu

ELI /it/decreto-legge/2011/07/06/98/art/2parte di Decreto-legge 98/2011
Art. 2. Auto blu 1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc. 2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

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