Decreto-legge 78/2010
Art. 21 — Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate
Art. 21. (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'art. 7, comma 2, lettera o) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/5/2011, n. 110), c…
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