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Decreto-legge 78/2010

Art. 21 — Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

ELI /it/decreto-legge/2010/05/31/78/art/21parte di Decreto-legge 78/2010
Art. 21. (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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