Decreto-legge 4/2010
Art. 9 — Foro esclusivo
Art. 9. Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 24 dell'allegato 4) la modifica dell'art. 9, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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