Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 4/2010Art. 9
Decreto-legge 4/2010

Art. 9 — Foro esclusivo

ELI /it/decreto-legge/2010/02/04/4/art/9parte di Decreto-legge 4/2010
Art. 9. Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 4/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.