Decreto-legge 4/2010
Art. 5 — Disposizioni sull'attivita' dell'Agenzia e rapporti con l'autorita' giudiziaria
Art. 5. Disposizioni sull'attivita' dell'Agenzia e rapporti con l'autorita' giudiziaria 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2-sexies: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata l'amministrazione giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni."; 2) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite."; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non puo' avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione."; 4) il comma 4 e' abrogato; 5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa."; 6) al comma 4-ter le parole: "l'amministratore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia"; 7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: "con la nomina di un amministratore giudiziario" sono soppresse; b) all'articolo 2-septies: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo' stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato."; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresi' segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione."; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato."; 4) il comma 4 e' abrogato; c) all'articolo 2-octies: 1) al comma 1 le parole: "dall'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata" e le parole: "da lui" sono sostituite dalle seguenti: "da essa"; 2) al comma 3 le parole: "all'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia" e le parole: "da lui" sono sostitute dalle seguenti: "da essa"; 3) al comma 4 le parole: "e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies" sono soppresse; 4) al comma 5 la parola: "concede" e' sostituita dalle seguenti: "dispone entro cinque giorni" e le parole: "dell'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia"; 5) al comma 6 le parole: "all'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia"; 6) al comma 7 le parole: "l'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia"; d) all'articolo 2-nonies: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "nonche'" sono inserite le seguenti: "all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e", dopo la parola: "prefetto" sono inserite le seguenti: "territorialmente competente" e le parole "e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno" sono soppresse; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 3, le parole: "L'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia"; e) all'articolo 2-decies: 1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti: "1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile."; 2) il comma 3 e' abrogato; f) all'articolo 2-undecies: 1) al comma 1: 1.1) nell'alinea, le parole: "L'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata"; 1.2) alla lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se la procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene."; 2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: "con provvedimento dell'Agenzia" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi."; 3) al comma 2, lettera c), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi."; 4) al comma 2-bis dopo le parole: "sono destinati" sono inserite le seguenti: "con provvedimento dell'Agenzia"; 5) al comma 3: 5.1) alla lettera a), dopo le parole: "all'affitto" sono inserite le seguenti: "con provvedimento dell'Agenzia" e le parole: "previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze," sono soppresse; 5.2) alla lettera b), le parole: "del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "eseguita dall'Agenzia" e le parole: "da parte del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'Agenzia"; 6) al primo periodo del comma 3-bis: 6.1) le parole: "I beni mobili iscritti in pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri"; 6.2) dopo le parole: "essere affidati" sono inserite le seguenti: "all'Agenzia o"; 7) al comma 4: 7.1) dopo la parola: "provvede" e' inserita la seguente: "l'Agenzia"; 7.2) le parole da: "previo parere" fino a "2-decies" sono soppresse; 7.3) le parole: "Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia"; 8) al comma 6 le parole: "L'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia"; g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: "dei beni sequestrati e confiscati." sono sostituite dalle seguenti: "dei beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.". 2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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