Decreto-legge 112/2008
Art. 18 — Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
Art. 18. Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.
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- D.L. 66/04 — Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), ha disposto (con l'art. 4, comma 12-bis) la modifica dell'art. 18, comma 2-bis.
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 3, comma 5-quinquies) la modifica dell'art. 18, comma 2-b…
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