Decreto-legge 112/2008
Art. 14 — Expo Milano 2015
Art. 14. Expo Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) la modifica dell'art. 14, comma 1; (co…
- D.L. 43/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/6/2013, n. 147), ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 2 e l'introduzione dei commi…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14-bis.
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