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Decreto-legge 223/2006

Art. 10 — Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

ELI /it/decreto-legge/2006/07/04/223/art/10parte di Decreto-legge 223/2006
Art. 10. Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore. 5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori."

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