Decreto-legge 203/2005
Art. 8 — Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari
Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari 1. E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalita' di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
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