Decreto-legge 3/2005
Art. 8 — Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi
Art. 8. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi 1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decretolegge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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