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Decreto-legge 3/2005

Art. 20 — Disposizioni di convalida

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/20parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 20. Disposizioni di convalida 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

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