Decreto-legge 3/2005
Art. 20 — Disposizioni di convalida
Art. 20. Disposizioni di convalida 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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