Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 3/2005Art. 17
Decreto-legge 3/2005

Art. 17 — Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/17parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 17. Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 3/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.