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Decreto-legge 3/2005

Art. 14 — Disposizioni in materia contabile

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/14parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 14. Disposizioni in materia contabile 1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

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