Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 3/2005Art. 1
Decreto-legge 3/2005

Art. 1 — Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/1parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 1. Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 3/2005 · fonte Normattiva ↗

Art. 2 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.