Decreto-legge 239/2003
Art. 1 — Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche
Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. 2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. 3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Modifica · 6
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 1-sexies, comma 3; (con l'art. 60, comma 5, lettera b)) l'introduzione del comma 4-quinquiesdecies all'art. 1-sexies.
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 1-sexies, comma 4-septiesdecies.
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 47, comma 9) la modifica dell'art. 1-sexies, comma 4-sexies.
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100), ha disposto (con l'art. 12, comma 14-bis) l'introduzione del comma 4-bis.2 all'art.…
- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 24, lettere a), b) e c)) la modifica dell'art. 1-sexies, commi 1, 3 e 4-bis; (con l'art. 27, comma 24, lettera d))l'introduzione dei commi 4-quinquies, 4-sexies, 4-s…
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione con modificazioni del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 2/3/2024, n. 52).
Inserisce · 1
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione del comma 4-septiesdecies, all'art. 1-sexies.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 239/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.