Decreto-legge 351/2001
Art. 4 — Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare
Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 2
- D.L. 104/08 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)autoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 1) l'introduzione dei commi 2-sexies e 2-septies all'art. 4.
- L. 213/12 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio plurieautoritativo
Modifica · 1
- D.L. 104/08 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), ha disposto (con l'art. 69, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 2-septies.
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