Decreto-legge 397/1988
Art. 8 — Interventi di emergenza
Art. 8. Interventi di emergenza 1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede alla individuazione del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 8.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 8.
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