Decreto-legge 95/1974
Art. 9 — Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale…
Art. 9. Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le comunicazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate o inviate al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per le borse valori. Nelle materie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art.214, comma 1, lettera s) l'abrogazione del comma 2 dell'art.9.
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