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Decreto-legge 95/1974

Art. 2 — La Commissione nazionale per le societa' e la borsa: a) stabilisce le forme tecniche dei bilanci e prescrive …

ELI /it/decreto-legge/1974/04/08/95/art/2parte di Decreto-legge 95/1974
Art. 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa: a) stabilisce le forme tecniche dei bilanci e prescrive la redazione di bilanci consolidati di gruppo per le societa' o enti i cui titoli sono quotati in borsa; b) determina, in via generale o per categorie di societa' o enti, i dati e le notizie che devono essere contenuti, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, nei bilanci e nelle relazioni delle societa' o enti i cui titoli sono quotati in borsa e puo' disporre, anche nei confronti di singole societa' o enti, che siano resi pubblici nei modi e nei termini da essa stabiliti ulteriori dati e notizie necessari per l'informazione del mercato; c) ha facolta' di richiedere ai soggetti indicati alla lettera b) e alla successiva lettera f) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, di eseguire ispezioni presso i soggetti stessi, a mezzo degli ispettori del Tesoro o di propri funzionari a cio' delegati e di assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai dipendenti delle societa' o degli enti, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati, nonche' la regolarita' delle operazioni di cui all'art. 5 e di quelle di intermediazione e negoziazione e del loro finanziamento; d) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni; e) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalita' di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato; f) controlla il funzionamento delle singole borse, anche a mezzo degli ispettori del Tesoro, e vigila sui soggetti che operano in borsa o esercitano attivita' di intermediazione su titoli quotati in borsa; g) puo' disporre, sentito il parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, la revoca dell'ammissione alla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazioni e l'ammissione di ufficio alla quotazione in una o piu' borse di titoli abitualmente e largamente negoziati; h) esercita le altre competenze relative al funzionamento del mercato mobiliare finora attribuite al Ministero del tesoro. Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con le norme che saranno adottate per la riforma delle societa' per azioni, saranno definiti gli ulteriori compiti della commissione per l'informazione del pubblico sulle societa' ed enti quotati in borsa e sui loro titoli e per il corretto esercizio delle funzioni di revisione, controllo e certificazione contabili nei confronti di tali societa' ed enti. Gli amministratori, i sindaci o i revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.

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