Decreto-legge 7/1970
Art. 4 — In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione provin…
Art. 4. In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Quando la commissione decide i ricorsi di cui al successivo articolo 17, il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano. Per ogni riunione della commissione ai partecipanti e' corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha conferm…
Modifica · 1
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agost…
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