Decreto-legge 7/1970
Art. 22 — Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di …
Art. 22. Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agost…
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