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Decreto-legge 7/1970

Art. 10 — Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezion…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/10parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 10. Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro. Qualora il luogo della prestazione e' compreso nelle circoscrizioni di due o piu' sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla sezione nel cui territorio e' ubicato il nucleo aziendale maggiore. Alle imprese diretto-coltivatrici, qualora l'azienda sia ubicata a distanza superiore a tre chilometri dalla sede della sezione, e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di due lavoratori agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno. E' consentita l'assunzione diretta di parenti ed affini entro il terzo grado. Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, e' fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla sezione entro trenta giorni. Nel caso in cui la sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra sezione, in conformita' alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3. E' vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra. E' ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile. Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, puo' trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. La richiesta di trasferimento puo' essere presentata alla sezione di collocamento del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione. Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al comma primo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.

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