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Decreto-legge 271/1957

Art. 7 — Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione corrispondente …

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/7parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 7. Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione corrispondente all'intera imposta di fabbricazione prevista per l'uso piu' tassato sulla quantita' massima di ciascun prodotto che puo' essere immesso in serbatoi o custodito in fusti. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidita', per la gestione diretta; o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purche' esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi.

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