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Decreto-legge 271/1957

Art. 5 — In tutto il territorio della Repubblica gli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno a…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/5parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 5. In tutto il territorio della Repubblica gli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, o sono esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o sono ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, non possono circolare in quantita' superiore a dieci quintali ove non siano accompagnati dal certificato di provenienza. Qualora gli oli minerali indicati al comma precedente siano destinati ai depositi ed agli altri esercizi di cui all'art. 1, l'introduzione di essi non e' consentita se i prodotti medesimi non sono scortati dal certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'. Il certificato di provenienza - recante, fra l'altro, il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e la specie dei recipienti contenenti i prodotti, con le rispettive marche e cifre numeriche, il nome e cognome del destinatario e il luogo preciso di destinazione della merce, l'itinerario da seguire e il termine utile per giungere a destinazione - deve essere custodito dal vettore per essere esibito durante il percorso, su richiesta degli organi di controllo, e poi consegnato al destinatario del carico.

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