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Decreto-legge 271/1957

Art. 3 — I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione autom…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/3parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 3. I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui all'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza annuale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. La licenza di esercizio puo' essere sospesa dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia a per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto. La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio.

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