Decreto-legge 271/1957
Art. 20 — Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'art
Art. 20. Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'art. 26 del Codice penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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