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Decreto-legge 271/1957

Art. 20 — Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'art

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/20parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 20. Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila in deroga all'art. 26 del Codice penale.

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