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Decreto-legge 271/1957

Art. 18 — Chiunque, in qualsivoglia modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/18parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 18. Chiunque, in qualsivoglia modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali ove si trasformano, rettificano, elaborano oli minerali o residui provenienti dalla lavorazione degli oli medesimi, nonche' nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti, indicati nell'art. 1, e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in deroga all'art. 24 del Codice penale.

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