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Decreto-legge 271/1957

Art. 16 — Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, e' ammessa una d…

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Art. 16. Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, e' ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiore alla misura percentuale annua dell'1%, riferita al peso degli oli introdotti nei depositi e subdepositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente. Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito. Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1% oltre il calo, l'esercente e' tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantita' che oltrepassa il calo suddetto. Se la deficienza riscontrata eccede l'1% oltre il calo, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione evasa, con la multa fino a lire un milione. Se la deficienza e' superiore al 10% la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa. Qualora si rinvengano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantita' eccedenti accertate. Se le eccedenze sono superiori al 10% la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa. Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente. Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila. Le disposizioni dei commi quarto e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

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