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Decreto-legge 271/1957

Art. 1 — Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/1parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 1. Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. Sono altresi' soggetti alla denuncia di cui al precedente comma: a) l'impianto e l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacita' superiore ai 10 metri cubi; b) l'impianto e l'esercizio delle stazioni di servizio e dei distributori stradali di carburanti; c) l'impianto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali. La denuncia deve essere corredata della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione a sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1931, n. 367, e successive modificazioni.

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