Codice della Strada
Art. 84 — Locazione senza conducente
Art. 84. Locazione senza conducente 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture. 3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della prescritta licenza. 4. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di circolazione. 5. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli. 6. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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