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Codice della Strada

Art. 68 — Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi

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Art. 68. Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche': a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

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