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Codice della Strada

Art. 66 — Cerchioni alle ruote

ELI /it/codice-strada/art/66parte di Codice della Strada
Art. 66. Cerchioni alle ruote 1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate. 2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte. 3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. 4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose. 5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e dall'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

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