Codice della Strada
Art. 51 — Slitte
Art. 51. Slitte 1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, e' ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
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