Open·Parlamento
HomeNormeCodice della StradaArt. 49
Codice della Strada

Art. 49 — Veicoli a trazione animale

ELI /it/codice-strada/art/49parte di Codice della Strada
Art. 49. Veicoli a trazione animale 1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.