Codice della Strada
Art. 42 — Segnali complementari
Art. 42. Segnali complementari 1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti critici; c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocita'. 3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di apposizione.
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