Codice della Strada
Art. 239 — Norme transitorie relative al titolo VII
Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice e devono essere completati nei sei mesi successivi.
↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.