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Codice della Strada

Art. 226 — Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

ELI /it/codice-strada/art/226parte di Codice della Strada
Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto; nell' archivio deve essere altresi' annotato il colore originale del veicolo ed ogni successiva modificazione del colore stesso. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C. 8. E' fatto obbligo alle case costruttrici di indicare il colore del veicolo sulle dichiarazioni di conformita' o sui certificati di origine; e' fatto obbligo ai proprietari dei veicoli o, ove ricorre il caso, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ai locatari con facolta' di acquisto di segnalare all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio ogni successiva modificazione della colorazione dei veicoli. 9. Chiunque omette di effettuare le segnalazioni di cui al comma 8 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. In caso di omessa indicazione del colore sulla dichiarazione di conformita' o sul certificato di origine, l'immatricolazione del veicolo relativo non puo' essere effettuata. 10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione ge nerale della M.C.T.C. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

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