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Codice della Strada

Art. 223 — Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

ELI /it/codice-strada/art/223parte di Codice della Strada
Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato 1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura competente. Se il ritiro immediato non e' per qualsiasi ragione possibile, il verbale di contestazione e' trasmesso senza indugio alla prefettura competente. 2. Il prefetto, appena ricevuta la patente ai sensi del comma 1, ne dispone, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla richiesta, la sospensione provvisoria della validita' fino al massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se la patente non e' stata ritirata, il prefetto, appena ricevuto il verbale di contestazione, emette l'ordinanza di sospensione provvisoria ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, presso il proprio ufficio; anche questo provvedimento e' iscritto e comunicato come sopra disposto. 3. Il cancelliere del giudice che ha emanato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nel comma 1. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei trenta giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.

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