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Codice della Strada

Art. 216 — Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida

ELI /it/codice-strada/art/216parte di Codice della Strada
Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato di proprieta', o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del P.R.A. se si tratta del certificato di proprieta', al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura che l'ha emessa se si tratta della patente; per le patenti rilasciate da uno Stato estero alla prefettura del luogo della commessa violazione. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214. 2. La restituzione del documento puo' essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nella patente. 4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

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