Codice della Strada
Art. 188 — Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 188, commi 4 e 5.
Inserisce · 1
- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) l'introduzione dell'art. 188-bis.
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