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Codice della Strada

Art. 180 — Possesso dei documenti di circolazione e di guida

ELI /it/codice-strada/art/180parte di Codice della Strada
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; b) il certificato di proprieta'; c) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; d) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera c), nonche' un documento personale di riconoscimento; e) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale quando prescritto. 6. Il conducente di ciclomotori deve avere con se' il certificato di conformita' del veicolo e un valido documento di riconoscimento dal quale possa rilevarsi l'eta'. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

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