Codice della Strada
Art. 173 — Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e-ter)) la modifica dell'art. 173, comma 2.
↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.