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Codice della Strada

Art. 16 — Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati

ELI /it/codice-strada/art/16parte di Codice della Strada
Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati. 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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