Codice della Strada
Art. 147 — Comportamento ai passaggi a livello
Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello 1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono seguire attentamente le segnalazioni indicate nell'art. 44. 2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimita' delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli. 3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando: a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere; b) siano in movimento di apertura le semibarriere; c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo; d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo. 4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo. 5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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