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Codice della Strada

Art. 137 — Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

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Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida 1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. 2. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

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