Codice della Strada
Art. 130 — Revoca della patente di guida
Art. 130. Revoca della patente di guida 1. La patente di guida e' revocata dal prefetto che l'ha rilasciata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 119; b) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120; c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. 2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
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